Codice civile
Art. 2086 — Gestione dell'impresa
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
c. 2L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva1, ha il dovere di istituire2 un assetto organizzativo, amministrativo e contabile3 adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa4, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale5, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale6.
Comma 2 aggiunto dall'art. 375, c. 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 · in vigore dal 16 marzo 2019